Pneumatici estivi: perché vanno usati soltanto d’estate

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    Milioni di automobilisti in tutta Italia si ritrovano, ogni anno, alle prese con la sostituzione stagionale degli pneumatici, passando dalle gomme estive a quelle invernali e viceversa. In realtà, a differenza di quanto si possa pensare, non si tratta di un obbligo assoluto ed universale, in quanto non riguarda tutte le strade ma quasi esclusivamente quelle extraurbane (montane e pedemontane) o le arterie stradali presenti in regioni interessate da cospicui e frequenti precipitazioni nevose. Molto spesso, poi, è possibile ovviare a molti degli oneri che scaturiscono dalla normativa sugli ‘equipaggiamenti invernali’ optando per coperture ‘4 stagioni’, adatte un po’ a tutte le condizioni ambientali, purché non ‘estreme’.

     

    Di contro, chi sceglie di montare le gomme termiche solo in inverno, deve cambiare periodicamente le coperture della propria auto, utilizzando le gomme estive solo tra aprile e novembre. Il motivo? Non c’entrano soltanto le prestazioni su strada, ma anche le limitazioni imposte dalla normativa vigente: di seguito, vediamo tutto quanto c’è da sapere in merito.

    Gomme estive: cosa cambia rispetto a quelle invernali

    Le principali differenze tra pneumatici estivi ed invernali riguardano la composizione della mescola e la struttura del battistrada. Per quanto concerne la prima, essa risulta leggermente più ‘dura’, a causa di una quantità inferiore di silice. In tal modo, la gomma è in grado di resistere meglio allo stress termico dovuto alle alte temperature. La conformazione del battistrada, invece, è più lineare: gli intagli longitudinali fanno sì che lo pneumatico possa deviare verso l’esterno l’acqua durante la guida su fondo stradale bagnato. Al contempo, la geometria della tassellatura è meno complessa, così da aumentare l’area di impatto al suolo (ossia la superficie di contatto tra la gomma e la strada) e, di riflesso, l’aderenza e la trazione.

    Caratteristiche prestazionali

    Rispetto a quanto accadeva in passato, gli pneumatici estivi rappresentano una categoria merceologica a sé stante, con caratteristiche tecniche e prestazionali ben definite. In commercio se ne trovano numerosi modelli, diversi per dimensionamento e costo, sia presso i negozi fisici sia all’interno di e-commerce specializzati come www.euroimportpneumatici.com, ma accomunati dalle medesime prerogative.

     

    Grazie alla mescola ‘dura’, infatti, resistono alla dilatazione ed all’attrito provocato dal rotolamento; di conseguenza, sono più durature rispetto, ad esempio, alle 4 stagioni o alle invernali usate d’estate. Un altro aspetto distintivo è quello prestazionale: poiché la superficie di contatto con il fondo stradale è più ampia, il veicolo usufruisce di una maggiore aderenza, che si traduce in una migliore trazione. Il risultato è un minor dispendio di carburante rispetto a quello associato all’utilizzo di gomme stagionali di altro tipo. Più in generale, nelle condizioni che tipicamente contraddistinguono il periodo più caldo dell’anno, gli pneumatici estivi offrono migliori garanzie in termini di prestazioni e resistenza all’usura.

    Aspetti normativi

    Il Codice della Strada, e i successivi chiarimenti forniti dal Ministero dei Trasporti, riguardano esclusivamente gli pneumatici invernali nonché quelli con marcatura ‘M+S’ (presente sia sulle coperture da neve che sulle gomme ‘4 stagioni’). In base alle disposizioni vigenti, è possibile desumere quali sono i limiti di utilizzo che riguardano gli pneumatici estivi.

     

    L’utilizzo delle gomme invernali (o da neve) è obbligatorio dal 14 novembre al 14 aprile, su tutte le strade lungo le quali vige un apposito provvedimento. Al contempo, l’impiego di questo tipo di coperture non è vincolati a particolari limiti temporali: in altre parole, è possibile circolare con le gomme invernali tutto l’anno, senza il rischio di incorrere in sanzioni in caso di accertamento. Non è possibile, invece, fare il contrario: l’impiego degli pneumatici estivi è consentito solo da aprile a novembre, e solo su arterie viarie non interessate dall’obbligo di equipaggiamento invernale.