Da qualche giorno è ufficiale, nel supplemento ordinario n.42 della Gazzetta Ufficiale n.301 del 30 dicembre 2025 è stata pubblicata la legge di Bilancio 2026 (legge n.199/2025) che è entrata ufficialmente in vigore il 1° gennaio di quest’anno.
Numerose le novità fiscali: dalla riduzione al 33% dell’aliquota IRPEF per lo scaglione di reddito da 28.000 a 50.000 euro al cambio della ritenuta fiscale sugli affitti brevi. Arriva la riedizione dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci e debutta la nuova ritenuta d’acconto sui pagamenti delle e-fatture tra soggetti che esercitano attività d’impresa. Ma non solo.
Come anticipato nelle settimane scorse, la legge di bilancio 2026 prevede all’art.1 commi 82 e seguenti la nuova Rottamazione delle cartelle esattoriali (cd. Quinquies).
Nello specifico, possono aderire cittadini e imprese con debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 2000 e il 2023, derivanti da imposte dichiarate ma non versate. La norma, infatti, stabilisce che <<I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti a INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento>>.
Sono dunque esclusi i tributi derivanti da accertamenti fiscali. In pratica, l’adesione è consentita solo a chi ha presentato la dichiarazione dei redditi.
Inoltre, il comma 97 della legge permette di rottamare anche le cartelle relative a sanzioni del codice della strada anche se lo sconto è limitato << agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio>>.
Dopo la richiesta di adesione (da presentare telematicamente, nb: le specifiche tecniche verranno comunicate nei prossimi giorni) l’Agenzia comunicherà l’ammontare del dovuto e l’importo delle rate.
Nella domanda il contribuente deve indicare il numero di rate desiderato e segnala eventuali contenziosi pendenti a cui dovrà rinunciare. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione oppure attraverso rate bimestrali di pari importo fino a un massimo di 9 anni, con un interesse calmierato al 3%. Il pagamento della prima (o unica) rata è previsto per il 31.07.2026 e le successive seguiranno un calendario prestabilito che si estende fino al 2035.
Detto ciò, l’Avv. Matteo Sances segnala un’anomalia della legge relativamente ai casi di decadenza della rottamazione. La norma, infatti, prevede al comma 95 che si decade col mancato pagamento di due rate anche non consecutive o dell’ultima rata ma attenzione!!!
Dichiara infatti l’Avv. Sances “Secondo quanto previsto dalla norma, dunque, se il contribuente dovesse chiedere di dilazionare in 3 rate e non riuscisse a pagare la seconda rata potrebbe comunque salvare la rottamazione (il che vuol dire evitare di tornare alla richiesta tributaria originale).
Facciamo un esempio: si pensi a un debito di 900 mila euro che con la rottamazione (e dunque senza sanzioni e interessi) dovesse dimezzarsi arrivando a 450 mila. Ebbene, per semplificare se il contribuente dovesse chiedere di rateizzare in 3 rate potrebbe pagare la prima di 150 mila e l’ultima di 150 mila e avere la rottamazione in piedi pur saltando la seconda rata“.
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