Partite Iva Nazionali segnala recente sentenza del Tribunale di Bari che ha annullato un pignoramento esattoriale da oltre 400mila euro e cancellato i tributi semplicemente perché l’Amministrazione non ha risposto alle pec della contribuente. Si tratta di sentenza che farà giurisprudenza perchè riguarda un importante diritto dei contribuenti ma ancora poco conosciuto.
Se il Fisco o l’Inps non rispondono entro 220 giorni alla lettera di contestazioni del contribuente il debito viene annullato per “silenzio/assenso”. Ciò è quanto stabilito dalla sentenza n.808/2026 del Tribunale di Bari passata in giudicato nei giorni scorsi che ha anche condannato il concessionario a pagare oltre 12.000 di spese legali (si veda sentenza su www.partiteivanazionali.it – sez. Documenti).
La sentenza viene segnalata dal Presidente di Partite Iva Nazionali (PIN), Cav. Antonio Sorrento “Nel caso in oggetto la società, difesa dall’Avv. Matteo Sances, riceveva nel luglio 2024 un pignoramento esattoriale contenente una serie di atti esattoriali per l’importo di oltre 400 mila euro di tributi. Ebbene, la società rilevava da subito come tali pretese fossero venute meno poiché già richieste in precedenza dal concessionario della riscossione e appositamente contestate da apposita istanza a cui non era pervenuta alcuna risposta dagli enti”.
Sul punto, il giudice, dopo un’accurata disamina dell’articolo 1 della legge n.228/2012, dai commi 537 a 540, espone che “…attesa la regolarità formale dell’istanza presentata dalla ricorrente, … considerato che la società di riscossione non ha risposto nel termine di 220 giorni deve ritenersi che la richiamata dichiarazione sia idonea ad instaurare la procedura prevista dalla norma in esame”.
Sempre il Tribunale di Bari riprende un precedente della Cassazione, dichiarando che “Nella sentenza n.28354/19 la Corte di Cassazione ha affermato: <<In tema di riscossione delle imposte, qualora il contribuente presenti domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012 senza ottenere risposta dall’Agenzia delle entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del cit. art. 1 (come modif. dall’art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015), il ruolo è annullato di diritto solo qualora i motivi posti a fondamento dell’istanza costituiscano cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria>>. In particolare la sentenza espone che, mediante l’art. 1 commi 537-542 della legge 228/2012, “Con l’obiettivo di migliorare la relazione con i debitori, che hanno subito, iscrizioni a ruolo, e quindi con l’esigenza di attivare la riscossione solo in presenza di un valido titolo esecutivo, il legislatore ha cristallizzato una prassi già esistente (in tal senso direttiva Equitalia n. 10 del 6-5-2010). La finalità era quella di rimediare ai difetti di comunicazione tra l’ente creditore e l’agente della riscossione”.
Tale sentenza non è la prima del suo genere e al riguardo si segnala anche la sentenza n.427/2020 della Corte d’appello di Lecce (sempre visibile sul sito www.partiteivanazionali.it – sez. Documenti ) ma è importante che i cittadini conoscano i propri diritti e in particolare gli importanti effetti delle proprie lettere (o pec).
Scopri di più da Gazzetta di Roma
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.







































