CONSULENZA E ASSISTENZA SULLE FIDEIUSSIONI
Principali tipologie di Fideiussioni:
–Fideiussioni a garanzia di contratti tra privati
–Fideiussioni per Concessioni e Appalti pubblici .provvisorie e definitive
-Fideiussioni per urbanizzazioni: garantiscono l’adempimento degli oneri derivanti da convenzioni
per opere di urbanizzazione primaria o secondaria
– Legge Bucalossi: garantiscono gli adempimenti derivanti dal rilascio di concessioni edilizie
– Garanzie smaltimento rifiuti: si garantisce ai beneficiari (Ministero Ambiente o
Regioni/Provincie/Comuni) l’osservanza dei previsti adempimenti ed il risarcimento di eventuali
spese per il ripristino ambientale per trasporto, stoccaggio, smaltimento in ambito Nazionale,
iscrizione all’apposito Albo Nazionale
– Coltivazione cave: garantisce gli obblighi derivanti dall’autorizzazione alla coltivazione della cava
– Anticipazione contributi: si garantisce il buon uso o la restituzione dei contributi erogati
– Fideiussioni per: Concordati fiscali, Rateizzazione del debito d’imposta, Leasing mobiliare ed immobiliare
-Fiediussioni per energivori
VANTAGGI
La Fideiussione Assicurativa si differenzia dalla Fideiussione Bancaria, oltre per la tipologia dell’istituto che la emette, poiché nel primo caso non vi è l’obbligo di depositare su conto corrente somme di denaro vincolate, nel secondo caso sì. Inoltre, le Fideiussioni emesse da società di Assicurazione non impegnano gli affidamenti bancari e quindi lasciano la possibilità di poter operare più liberamente con i propri istituti bancari.
La Fideiussione Assicurativa presenta quindi numerosi vantaggi per le aziende in quanto consente di non immobilizzare denaro, titoli e/o di non saturare con impegni di firma i castelletti bancari, maggiore risorse economiche disponibili per lo sviluppo degli affari.
Castle Rock Broker srl si è specializzata nel tempo nel reperire nel mercato dell’insurance garanzie fideiussorie a prima richiesta, ovvero che prevedano la rinuncia da parte del garante al cosiddetto beneficio della preventiva escussione del debitore di cui all’art. 1944 del Codice Civile.
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