Giustizia tributaria, sentenza che farà giurisprudenza sulle frodi carosello

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a cura dell’Avv. Matteo Sances

Con sentenza n.640/2026 la Corte Tributaria di secondo grado della Lombardia ha accolto i rilievi di una società di Lecco accusata da Agenzia Entrate di far parte di una presunta frode carosello Iva per centinaia di migliaia di euro (Pres. Glendi, Relat. Gatti, sentenza disponibile su www.centrostudisances.it – sez. Documenti). Tale sentenza, derivante da un precedente rinvio della Cassazione, è passata in giudicato nei giorni scorsi e dunque rappresenta sicuramente un caso che farà giurisprudenza.

Costi soggettivamente inesistenti

In pratica, per queste tipologie di frodi il Fisco contesta “i costi soggettivamente inesistenti” quando riguardano operazioni realmente avvenute e contabilizzate ma fatturate da un soggetto diverso da quello effettivo (cd. interposizione fittizia).

Il motivo dell’interposizione di un soggetto diverso dal venditore, in genere, deriva dal fatto che l’importatore se acquista dei beni da altri paesi europei non applica l’iva, a quel punto finge di vendere a un altro soggetto (cosiddetta “società cartiera”) la quale vende il bene sottocosto sul mercato a un terzo (inconsapevole o meno) e inoltre non versa l’Iva.

L’Agenzia dunque in questi casi contesta l’indetraibilità dell’IVA anche alla società terza ma sempre a patto di dimostrare che quest’ultima acquirente fosse consapevole del meccanismo fraudolento.

Società responsabile solo se provata conoscenza della frode

Ebbene i giudici di Milano, dopo aver evidenziato che tale pronuncia deriva da un precedente procedimento in Cassazione, chiariscono che la responsabilità della società nella frode sussiste solo nel caso in cui la stessa sia a conoscenza della frode o comunque avrebbe potuto esserlo usando l’ordinaria diligenza. Tale prova, nel caso concreto, non è stata fornita.

Sul punto, dunque, i giudici chiariscono come tutti gli elementi forniti dalla società non solo non individuano alcuna responsabilità ma anzi l’elemento cardine fornito dall’Ufficio (ossia il prezzo medio dei beni acquistati ritenuti sottocosto) risultava afflitto da un grave errore di calcolo.

In merito poi al comportamento tenuto dalla società, i giudici chiariscono a pagina 7 della sentenza che “Sul punto l’Ufficio, come spesso accade, ritiene che il contribuente-imprenditore possa svolgere delle indagini, o comunque avere a sua disposizione elementi che nella realtà non rientrano nelle sue possibilità, quali ad esempio, elemento indicato dall’Ufficio fra gli indizi probanti, la tenuta corretta delle scritture contabili della società con cui fa affari”.


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